Giveaway: la normativa italiana in materia – aggiornato 27.04.17

[Ultimo aggiornamento: 28 aprile 2017]

Giveaway, giveaway, croce e delizia di tutti coloro che in questi ultimi anni hanno costruito un’attività on line!
Eh già, perché sulla moda del giveaway lanciata da blogger e youtuber anglosassoni se ne sono sentite dire di tutti i colori.

Cosa sono i giveaway?

Sono dei contest, dei piccoli concorsi on line con cui assegnare un premio ai propri follower per accrescerne il numero ed ampliare la propria notorietà.

Mi sono imbattuta nella complicata normativa italiana sui giveaway 4 anni fa, quando mi informai per organizzarne uno mio e alla fine decisi di lasciar perdere!
Oltre ad essere una beauty blogger ho anche una solida formazione giuridica e mi sono trovata più volte a sviscerare l’argomento arrivando – almeno fino ad una settimana fa – alla felice conclusione che in Italia fosse impossibile organizzarli in maniera lecita e trasparente.

Pena? Multe salatissime!

La legge però, fortunatamente, cambia e si evolve con l’evolversi della società ed ho recentemente scoperto grazie a questo prezioso contenuto di Leevia Blog che ci sono state delle importanti precisazioni da parte del Ministero dello Sviluppo Economico, tali da aprire una strada verso l’organizzazione dei giveaway e portarmi ad aggiornare questo post.

Giveaway, la normativa italiana.

Iniziamo col dire che nel nostro Paese non c’è una normativa ad hoc dettata appositamente per i concorsi che nascono sul web.
Di solito tali iniziative hanno come scopo solo quello di far conoscere un blog o altro canale social (YouTube, Instagram, Facebook), offrendo in palio premi che spesso non superano nel totale il valore di qualche decina di euro.
In mancanza di qualcosa di più specifico, la disciplina di riferimento è dunque quella dettata dal DPR del 26 Otto­bre 2001, n. 430 che rego­la­menta le mani­fe­sta­zioni a pre­mio e, per­tanto, anche i con­test e i givea­way.

Cosa prevede questo DPR qualora qualcuno volesse indire una manifestazione a premi?

La legge parla chiaro.
Chiun­que decida di orga­niz­zare un con­corso lo deve comu­ni­care con 15 giorni di anti­cipo al Mini­stero dell’Economia e dello Svi­luppo (orga­ni­smo che segue le mani­fe­sta­zioni a premi) attra­verso la com­pi­la­zione di moduli appo­siti, pre­sen­tando il rego­la­mento del con­corso e la docu­men­ta­zione che attesti l’avvenuto ver­sa­mento della cau­zione, necessaria per garan­tire l’effettiva cor­re­spon­sione dei premi pro­messi.
Il tutto deve essere fatto alla immancabile pre­senza di un notaio, che dovrà garan­tire la buona fede dell’estrazione nel caso si uti­liz­zino sistemi come random.org per sta­bi­lire il vincitore.

E cosa succede se io non avessi voglia di spendere 1000 euro per assegnare un premio che ne vale, forse, 40?
La sanzione in cui potrei incorrere va da 50.000 a 500.000 euro.

Si, avete letto bene… Dura lex, sed lex.

Vediamo cosa dice la legge più nel dettaglio.

La normativa definisce come concorso a premi le manifestazioni che rispecchino una o più delle seguenti modalità:

Art. 2 (Concorsi a premio)

Sono considerati concorsi a premio le manifestazioni pubblicitarie in cui l’attribuzione dei premi offerti, ad uno o più partecipanti ovvero a terzi, anche senza alcuna condizione di acquisto o vendita di prodotti o servizi, dipende:

a) dalla sorte, sia che l’estrazione dei vincitori sia organizzata appositamente, sia che si faccia riferimento ad altra estrazione o ad altra designazione che dipende comunque dalla sorte;

b) da qualsiasi congegno, macchina od altro, le cui caratteristiche consentano di affidare unicamente all’alea la designazione del vincitore o dei vincitori dei premi promessi;

c) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti chiamati ad esprimere giudizi o pronostici relativi a determinate manifestazioni sportive, letterarie, culturali in genere o a rispondere a quesiti o ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a terze persone o a speciali commissioni;

d) dall’abilità o dalla capacità dei concorrenti di adempiere per primi alle condizioni stabilite dal regolamento, purché le modalità dell’assegnazione dei premi siano oggettivamente riscontrabili e i concorrenti che non risultino vincitori possano partecipare all’assegnazione di ulteriori premi.

È evidente che, mettetela come vi pare, un giveaway potrebbe rientrare in pieno nei punti che vi ho appena illustrato.

Quindi, affiché un qualunque contest non possa essere considerato come un concorso a premio, NON deve presentare queste caratteristiche:

  • Non deve esser presente alcuna estrazione;
  • Non si devono far esprimere giudizi a chi commenta;
  • Non si devono fare pronostici;
  • Non si possono fare quiz;
  • Non si può scegliere il vincitore in base alla propria abilità nel fare qualcosa se questa viene valutata da terzi, ad esempio “il più bel make up votato su Facebook”;
  • Non si deve inserire nessuna estrazione finale oltre al premio in palio.

L’art. 6 del DPR, tuttavia, prevede alcune esclusioni che non renderebbero applicabile la normativa in esame.
A norma di questo articolo NON sono considerati concorsi e operazioni a premio:

a) i concorsi indetti per la produzione di opere letterarie, artistiche o scientifiche, nonché per la presentazione di progetti o studi in ambito commerciale o industriale, nei quali il conferimento del premio all’autore dell’opera prescelta ha carattere di corrispettivo di prestazione d’opera o rappresenta il riconoscimento del merito personale o un titolo d’incoraggiamento nell’interesse della collettività;

b) le manifestazioni nelle quali è prevista l’assegnazione di premi da parte di emittenti radiotelevisive a spettatori presenti esclusivamente nei luoghi ove si svolgono le manifestazioni stesse, sempreché l’iniziativa non sia svolta per promozionare prodotti o servizi di altre imprese;

c) le operazioni a premio con offerta di premi o regali costituiti da sconti sul prezzo dei prodotti e dei servizi dello stesso genere di quelli acquistati o da sconti su un prodotto o servizio di genere diverso rispetto a quello acquistato, a condizione che gli sconti non siano offerti al fine di promozionare quest’ultimo, o da quantità aggiuntive di prodotti dello stesso genere;

d) le manifestazioni nelle quali i premi sono costituiti da oggetti di minimo valore, sempreché la corresponsione di essi non dipenda in alcun modo dalla natura o dall’entità delle vendite alle quali le offerte stesse sono collegate.

e) le manifestazioni nelle quali i premi sono destinati a favore di enti od istituzioni di carattere pubblico o che abbiano finalità eminentemente sociali o benefiche.

Giveaway, la questione del modico valore.

Leggendo l’elenco soprastante sono sicura che anche voi lo avrete notato: l’unica possibilità per coloro che operano sul web è data da quella lettera d) e dalla definizione di “minimo valore”.

Cosa si intende per modico valore, dato che non è specificato un importo preciso?

Il Ministero per lo Sviluppo Economico, in un parere scritto sul punto, riteneva fino a poco tempo fa “minimo” un valore pari o inferiore a 1 euro.
Questo orientamento di fatto tagliava le gambe a tutti i contest e giveaway, perché trovare un premio appetibile per il follower con un valore così irrisorio non era impresa facile.
Qualunque premio offerto superiore a quella cifra faceva automaticamente rientrare il contest in un concorso a premi, con le limitazioni di cui abbiamo già detto e rischio di sanzioni molto pesanti in caso di infrazione.

Recentemente il Ministero ha però innalzato la soglia del minimo valore, portandola a 25,82 €.

Questa precisazione non si trova nella legge, che è rimasta invariata, ma nelle FAQ del Ministero dove lo stesso risponde, precisando quando necessario, su quesiti circa l’interpretazioni dei testi normativi ufficiali.

Innalzando la soglia del minimo valore, il Ministero dello Sviluppo Economico apre di fatto una porta all’organizzazione di piccoli giveaway, che in molti settori potranno finalmente essere organizzati senza la paura delle violazioni di legge.
Nonostante il web sia sempre stato pieno di contest e concorsi vari, ho sempre diffidato da coloro che li organizzavano in palese violazione di una legge che, per quanto obsoleta, è pur sempre il riferimento normativo cui ispirarsi.

Sull’effettiva utilità di organizzare un giveaway per accrescere la propria notorietà nel web ci sarebbe da discutere.
Sicuramente agli albori del fenomeno blog e YouTube era possibile, con un piccolo premio, ottenere un discreto seguito di persone.
Adesso, nel 2017, ritengo che sia più furbo investire gli stessi soldi in una campagna Facebook ben organizzata e strutturata.

Ma questa, evidentemente, è un’altra storia.

Avete domande o dubbi sull’organizzazione dei giveaway? Scriveteli nei commenti e sarò felice di aiutarvi.